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Ordinanza — n. 40580/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming sentencing errors due to prior waiver of appeal rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40580/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Ascanio Ciampanella's appeal inadmissible because he had previously waived his right to contest the sentence during the second-instance proceedings. The appellant argued for a review of the sentencing determination and alleged a lack of motivation under specific procedural articles, but the court found these issues precluded by his earlier agreement on the penalty. Consequently, the appeal was rejected without formal hearing, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.: The power of disposition granted to the parties under Art. 599 bis cod. proc. pen. limits the cognizance of the second-instance judge and has preclusive effects on the entire procedural development, including the legitimacy trial, analogous to a waiver of appeal.

Parole chiave

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waiver of appeal rights preclusive effect of settlement inadmissible appeal second instance waiver procedural preclusion court costs award penalty agreement accertamento insufficiente dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez.
Art. 616 c.p.p.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
art. 599 bis cod. proc. pen
Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Nel dedurre vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena ed in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., il ricorrente pone questioni inammissibili per avervi già rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello.
art. 616 c.p
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018
non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIAMPANELLA ASCANIO nato a ROMA il 09/06/1974 avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Jp RG .20463/25 ‘.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso presentato dal difensore di Ciampanella Ascanio contro la sentenza n.3742/25 con cui la Corte di appello di Roma, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta al ricorrente con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, è inammissibile. Nel dedurre vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena ed in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., il ricorrente pone questioni inammissibili per avervi già rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello.

Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014;

Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così d is 21 novembre 2025 Il Présidente ts, Mas