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Ordinanza — n. 40579/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals as generic, upholding lower court's fact-finding on drug trafficking severity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40579/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Lupini and Gozzé inadmissible, ruling that their arguments were too generic to challenge the lower court's fact-finding. The appellate court correctly applied established legal principles, determining that the specific methods of drug sales, rather than individual transaction weights, proved incompatibility with the minor offense threshold under Article 73 of the Drug Trafficking Law. Consequently, the appeals were rejected for failing to provide specific grounds, and the defendants were ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; Art. 616 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they merely reiterate generic complaints regarding the evaluation of facts or evidence without providing specific grounds for re-evaluation, as the assessment of minor offenses depends on a holistic analysis of all legal parameters where a single negative indicator absorbs all others.

Parole chiave

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generic appeals drug trafficking minor offense threshold factual evaluation procedural inadmissibility Article 73 DPR 309/90 procedural costs riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
, con le quali si impugna la mancata riqualificazione dei fatti nell'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R.
Art. 616 c.p.p.
art. 73 d.P.R. 309/90
, con le quali si impugna la mancata riqualificazione dei fatti nell'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LUPINI VALERIO nato a ROMA il 12/08/1996 GOZZI ANTONIO nato a TARQUINIA il 23/11/1982 avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; 05-7- R.G.20447/25 ritenuto che le censure, comuni ai ricorrenti Lupini e Gozzé. , con le quali si impugna la mancata riqualificazione dei fatti nell'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076); ritenuto che nel caso di specie, non il dato ponderale riferito alle singole cessioni, ma le modalità delle stesse nel contesto della gestione di una organizzata e continuativa attività di spaccio sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, alla stregua dell'assenza di ulteriori elementi favorevoli che potessero giustificare la diversa qualificazione dei fatti invocata dalla difesa; ritenuto che le altre censure dei ricorrenti in punto di accertamento dei fatti dedotte nei ricorsi sono del tutto generiche avendo la Corte di appello di Roma fornito esaustive risposte ai motivi di appello valorizzando le emergenze probatorie desunte dalle intercettazioni e dalle attività di osservazione e controllo svolte dalla Polizia giudiziaria, con la conseguente inammissibilità dei relativi motivi di ricorso perché volti a reiterare le stesse doglianze concernenti la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che la medesima genericità connota anche l'ultimo motivo di ricorso di Gozzi per l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate con riferimento alla determinazione della pena in ragione della gravità dei reati e della riconosciuta recidiva valutata equivalente alle concesse attenuanti generiche; ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso 21 novembre 2025 Il Co