Italian Supreme Court dismisses appeal claiming sentencing errors after defendant waived other grounds for appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Wade Massaer's appeal inadmissible without formalities, ruling that his waiver of other appeal grounds in the second instance barred subsequent challenges. Although the appellant argued for a sentencing review under specific procedural articles, the court held that the power to agree on a sentence precludes further litigation on those matters. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.: The power to agree on a sentence limits the second instance court's cognition and creates preclusive effects for the entire proceedings, including the appeal on points of law, rendering subsequent challenges to sentencing inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WADE MASSAER nato il 15/01/1983 avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; n. 20297/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso presentato dal difensore di Wade Massaer contro la sentenza n. 790/2025 con cui la Corte di appello di Genova, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta al ricorrente con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, è inammissibile. Nel dedurre vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena ed in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., il ricorrente pone questioni inammissibili per avervi già rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello.
Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014;
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso 21 nov