Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper review of factual findings and evidence evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's judgment contained sufficient and logical reasoning regarding the facts. The appellant argued against the evaluation of testimonial evidence and the duration of drug sales, but the court found these were matters exclusively reserved for the trial judge. Consequently, the appeal was rejected because it sought a re-evaluation of factual findings rather than a review of legal errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they challenge the reconstruction of facts, the evaluation of evidence, or the appreciation of testimonial credibility, as these fall within the exclusive competence of the court of first instance.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KONE LASSINA nato il 10/12/1984 avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 20295/25 Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Genova ha fornito adeguata motivazione in relazione alla valutazione delle prove testimoniali ritenute attendibili (in particolare degli' acquirenti della sostanza stupefacente) e che i rilievi critici del ricorrente, lungi dal denunciare un effettivo travisamento di dati probatori, appaiono volti solamente a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità, attraverso una diversa ed alternativa lettura del materiale probatorio, essendo del tutto coerenti anche le argomentazioni con cui sono state superate le obiezioni contenute nei motivi di appello sulla rilevanza delle risultanze dei tabulati ed al numero e durata nel tempo delle cessioni che hanno peraltro trovato parziale accoglimento in sede di determinazione della pena; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il