Appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaints lacking factual basis for arbitrary official acts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued that the lower court erred in assessing evidence regarding threats intended to obstruct control agents and failed to apply the non-prosecution provision of Article 393-bis of the Penal Code. The court rejected these claims as generic and unsubstantiated, noting the appellate court's reasoning was logical, well-motivated, and consistent with the trial court's findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals challenging the assessment of evidence or alleging arbitrary official acts are inadmissible if they lack specific factual elements to demonstrate an error, as the appellate court's reasoning must be based on shared experience and logical consistency.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LISO CARLOTTA nato a TORINO il 28/10/2000 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 20282/25 Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso con riferimento all'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Torino che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale, in ordine alla finalità oppositiva delle minacce rivolte ad ostacolare l'attività di controllo degli agenti operanti rivolta alla identificazione dell'imputata; ritenuto che le doglianze riferite alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 393-bis c.p. sono del tutto generiche in assenza di elementi oggettivi da cui desumere un errore sul fatto, tale da fare apparire come atto arbitrario quello posto in essere dal pubblico ufficiale;
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 21 no