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Ordinanza — n. 40575/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for lack of motivation as it does not fit new narrow admissibility criteria under Art. 448.2-bis. The appeal is inadmissible because the claimed defect is not a specific legal violation listed in the new statute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40575/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Alessandra Giacomelli inadmissible without formal trial proceedings. The appellant argued the trial court failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the Court held this constitutes a defect in reasoning rather than a specific legal violation. Since the new statutory framework restricts appeals to only enumerated grounds like legal qualification errors, the claim regarding insufficient motivation falls outside the permissible scope.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, cod. proc. pen.; The appeal against a plea-bargain judgment is inadmissible if the alleged defect concerns the lack of motivation rather than one of the specific legal violations explicitly listed in the new restrictive provisions.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of motivation plea bargain judgment Criminal Procedure Code legal violation scope perseguimento penale per diffamazione diffamazione limiti della libertà d'espressione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art.
Art. 606, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Roma del 21 maggio 2025 deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Roma del 21 maggio 2025 deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACOMELLI ALESSANDRA nato a ROMA il 09/09/1978 avverso la sentenza del 21/05/2025 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 20280/25

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso presentato dal difensore di Giacomelli Alessandra è inammissibile. Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Roma del 21 maggio 2025 deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso 21 novembre 2025 re estenso