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Ordinanza — n. 40574/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on drug trafficking, rejecting new nullity claims and low-THC cannabis arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40574/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant's arguments regarding drug quality and procedural nullity were manifestly unfounded. The court affirmed that sufficient evidence established the drug's potency and that the relationship between habitual dealers and buyers justified the conviction without needing to prove high THC levels. Since the appellant failed to raise nullity objections before the Court of Appeal, these issues could not be raised for the first time at the cassation stage.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.; The Court of Cassation rejects first-instance nullity claims and substantive defenses regarding drug potency raised for the first time in cassation proceedings, deeming them inadmissible when not previously raised before the appellate court.

Parole chiave

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drug trafficking conviction first instance nullity THC content threshold cassation inadmissibility procedural exhaustion imputazione per reati di stupefacenti esame di cassazione controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
257462); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242
309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività (cfr.
art. 616 c.p
257462); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019
Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, Rv.
Sez. 6, n. 43226 del 26/09/2013
eventuali violazioni non possono essere dedotte per la prima volta con il ricorso per cassazione non trattandosi di atto irripetibile e non potendosi ravvisare alcuna causa di inutilizzabilità di detta prova (Sez. 6, n. 43226 del 26/09/2013, Hu, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AJOULI MOUEZ nato il 06/05/1980 avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 20278/25 Ritenuto che le questioni dedotte dal ricorrente sono manifestamente infondate, atteso che la qualità dello stupefacente è stata accertata sulla base di risultanze istruttorie ritenute sufficienti a dimostrare con assoluta certezza l'efficacia drogante della sostanza stupefacente per le modalità della cessione da parte di un abituale spacciatore in favore di un assuntore tra soggetti che avevano rapporti costanti per pregresse forniture, fornendosi congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su condivisibili massime di esperienza e convergente con quella del Tribunale, tenuto conto che l'eventualità - peraltro solo astrattamente ipotizzata - che la cessione avesse riguardo ai derivati della coltivazione di cannabis sativa light, oltre a non essere stata supportata neppure dalle dichiarazioni dell'imputato, non avrebbe rilevanza scriminante, atteso che anche tali sostanze integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività (cfr.

Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, Rv. 275956), circostanza non emersa nel caso di specie; rilevato che nessuna questione di nullità del verbale del narcotest è stata eccepita davanti alla Corte di appello, e che non trovando applicazione le regole dell'art.360 c.p.p. eventuali violazioni non possono essere dedotte per la prima volta con il ricorso per cassazione non trattandosi di atto irripetibile e non potendosi ravvisare alcuna causa di inutilizzabilità di detta prova (Sez. 6, n. 43226 del 26/09/2013, Hu, Rv. 257462); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 21 novembre 2025 Il Co iere estensore I