Court dismisses appeal as inadmissible because complaints about sentencing treatment do not fit statutory grounds for review under Art. 448 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Jerry Ceesay inadmissible without formal trial proceedings. The appellant argued that the sentencing treatment in the plea deal lacked proper motivation, but the court ruled that such complaints fall outside the specific grounds for review defined in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea deal judgments are strictly limited to specific legal violations regarding the defendant's will, correlation of request and judgment, legal qualification, or penalty legality; complaints regarding the motivation of the sentencing treatment do not constitute admissible grounds for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CEESAY JERRY nato il 01/01/1995 avverso la sentenza del 13/03/2025 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 20261/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso presentato dal difensore di Jerri Ceesay è inammissibile. Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Roma del 13 marzo 2025 deducendo il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Co deciso 21 novembre 2025 Il Consigli estensore Il Presidente Riccard oroso Massimo