Italian Supreme Court dismisses appeal by defendant personally appearing, requiring legal representation per criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Luigi Mingrone's personal appeal inadmissible, ruling that criminal procedure code amendments prohibit defendants from filing appeals without counsel. The court emphasized that technical representation is mandatory for all appeals to ensure adequate defense standards. Consequently, the appeal was dismissed without formal hearing, and Mingrone was ordered to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 1, comma 55, legge n. 103/2017: The requirement for technical representation in appeals to the Supreme Court applies universally, rendering personal appearance by the accused inadmissible to ensure professional defense standards.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINGRONE LUIGI nato a CALOPEZZATI il 16/10/1953 avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG.20248/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato personalmente da Luigi Mingrone contro la sentenza della Corte di appello di Torino n. 1431/2015 è inammissibile. L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione. Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità vale per tutte le ipotesi, sia codicistiche che extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv. 271333) e il livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende non irragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011). L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 21 novembre 2025 Il Consi re estensore Il Pr side