Italian Court dismisses appeals against plea bargain due to lack of statutory grounds for legal review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by the defense of two defendants inadmissible without formal trial proceedings. The defendants argued that the preliminary judge failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code, citing a new law limiting review to specific legal violations. The court ruled that the new legislation restricts appeals to specific legal defects, excluding mere deficiencies in the reasoning regarding the defendant's conditions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible when based solely on a lack of motivation regarding the defendant's conditions, as the new law limits review to specific statutory legal violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BAISSA MOHAMED nato 11 14/12/1999 TALHAOUI CHARIF ABDELALI nato il 24/08/1993 avverso la sentenza del 03/06/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 20240/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi presentati dai difensori di Baissa Mohamed e Talhaoui Charif Abdelali sono inammissibili. Con i ricorsi si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Gip Tribunale di Pavia del 3 giugno 2025 deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con censure per tutti i ricorrenti che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione. L'inammissibilità dei ricorsi va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
2. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che i ricorsi sono stati esperiti per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 21 novembre 2025 Il Cons ere estensore Il