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Ordinanza — n. 40570/2025 — snpen Generato dall'IA

Confiscation appeal dismissed as generic; court rejects factual review of illicit money source.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40570/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the ground for confiscation was too generic to warrant review. The appellant argued the seizure violated due process, but the court found the complaint merely challenged the factual finding of illicit origin without new evidence. Consequently, the court held that the statutory requirements for confiscation were met based on the existing judgment and the disproportionate value of the assets.

Regesto Legislator

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Art. 240-bis cod. pen.; 85-bis d.P.R. 309/90: An appeal challenging the confiscation of assets is inadmissible if it merely contests the factual basis of the seizure without presenting specific, alternative evidence of lawful origin.

Parole chiave

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confiscation appeal illicit money source proportionality test factual review inadmissible appeal ammende per infrazione procedurale sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 240-bis cod. pen.
20239/25 Ritenuto che il motivo sulla confisca del denaro in sequestro, disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R.
85-bis d.P.R. 309/90
Art. 73 d.P.R. 309/90
309/90 presuppone unicamente, oltre alla condanna per il reato previsto dall'art. 73 dello stesso testo di legge, (compresa l'ipotesi del comma quinto a seguito della modifica introdotta dal d.l.
Art. 616 c.p.p.
280986; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
art. 240-bis cod. pen
20239/25 Ritenuto che il motivo sulla confisca del denaro in sequestro, disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen.
art. 85 -bis d.P.R. 309/90
art. 616 c.p
280986; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 13242 del 10/11/2020
159 del 2023) che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato, e che detti beni presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata (Sez. 1, n. 13242 del 10/11/2020, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIECO ANTONY nato a EBOLI il 18/12/1995 avverso la sentenza del 06/05/2025 del GIP TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 20239/25 Ritenuto che il motivo sulla confisca del denaro in sequestro, disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. 309/90 è generico in quanto censura la legittimità del provvedimento, adducendo dei vizi che attengono unicamente all'accertamento del fatto, di cui si sollecita l'alternativa lettura dell'asserita provenienza lecita del bene confiscato, a fronte della motivata assenza di documentati redditi leciti a giustificazione della provenienza del denaro, considerato che la confisca prevista dall'art. 85 -bis d.P.R. 309/90 presuppone unicamente, oltre alla condanna per il reato previsto dall'art. 73 dello stesso testo di legge, (compresa l'ipotesi del comma quinto a seguito della modifica introdotta dal d.l. n.123/2023 convertito, con modificazioni, nella legge n. 159 del 2023) che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato, e che detti beni presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata (Sez. 1, n. 13242 del 10/11/2020, dep. 2021, Fortuna, Rv. 280986; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025 Il Co i liere estensore Il Presidente