Cassation court dismisses appeal against plea bargain due to non-exhausted grounds under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Bouthouri Noureddine inadmissible without formal trial proceedings. The appellant argued that the lower court failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the Court held these grounds do not fall within the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis. Consequently, the appeal was rejected because the cited defects concern motivation rather than the strictly defined legal violations permitted for review under the new legislative framework.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are limited to specific statutory grounds regarding legal violations and cannot encompass general defects in judicial motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUTHOURI NOUREDDINE nato il 03/02/2001 avverso la sentenza del 18/03/2025 del GIP TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 20219/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso presentato dal difensore di Bouthouri Noureddine è inammissibile. Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Gip del Tribunale di Padova del 18 marzo 2025 deducendo il vizio dì motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle