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Ordinanza — n. 40562/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on evasion charges due to lack of specific reasoning and inadmissible 131-bis claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40562/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a lower court's conviction for evading home detention and claimed the offense lacked criminal relevance under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these arguments, noting the lower court's reasoning was specific regarding the duration and intent of the escape, making the appeal's generic criticisms insufficient for review.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are generic and do not specifically address the lower court's reasoning, or if the lower court has already provided adequate motivation on the objective triviality of the act and the negative assessment of the defendant's personality.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds home detention evasion Article 131-bis substitute penalties court costs Cassazione ordinanza aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOIO PASQUALE nato a PREMOSELLO-CHIOVENDA il 25/02/1977 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 20199/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Torino che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla rilevanza penale del fatto non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale, stante 1.a verificata violazione degli orari di rientro; ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della durata dell'evasione e dell'intensità del dolo, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità, e ciò vale anche per il motivo in tema di mancata applicazione delle pene sostitutive, adeguatamente motivata per il giudizio negativo espresso sulla personalità dell'imputato; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025 Il Co liere estensore Il Pr