Criminal appeal dismissed for generic arguments; court upheld sentence balancing mitigating factors against recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellate court had already justified the sentence by weighing generic mitigating circumstances against contested recidivism, noting the appellant's social marginalization without valid reasons to favor leniency. The cassation court rejected the appeal's arguments as generic repetitions of first-instance complaints that failed to address new evidentiary issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: Appeals must be substantiated with specific arguments addressing new evidentiary emergencies; generic repetitions of first-instance complaints without confronting new facts render the appeal inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHOUL MOEZ nato il 02/05/1995 avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; `P RG. 20197/25 ritenuto che la Corte di appello di Torino ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena condividendo il giudizio di primo grado che già aveva valutato l'equivalenza nel bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la contestata recidiva, tenuto conto della valutazione operata sulla gravità dei fatti, sui motivi a delinquere, in assenza di ragioni che giustificassero un giudizio di prevalenza delle attenuanti, anche considerando il suo stato di emarginazione sociale; ritenuto che le deduzioni sviluppate nel motivo di ricorso sono generiche perché reiterative delle stesse doglianze che investono la valutazione della gravità dei fatti, senza confrontarsi con le emergenze istruttorie; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 21 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente