Appeal dismissed due to absolute lack of specificity regarding the appellate court's reasoning on sentencing and mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground raised by the appellant was deemed absolutely generic relative to the lower court's detailed reasoning. The appellant failed to explain why the appellate judgment lacked motivation on both the punitive treatment and the denial of generic mitigating circumstances. Consequently, the court ruled that the appeal was procedurally flawed and ordered the appellant to bear the litigation costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible if the grounds raised are absolutely generic and do not correspond to the specific motivations provided by the lower court, particularly when the appellant fails to articulate the reasons for alleging defects in the reasoning regarding sentencing and mitigating factors.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBAREK AMJED nato il 24/10/2004 avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 20189/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Genova che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito sia al trattamento sanzionatorio e sia in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi della motivazione sui predetti punti; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 21 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente)