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Ordinanza — n. 40559/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for genericity; court upheld lower court's conviction and rejected generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40559/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments raised by the appellant. The appellant challenged the conviction, but the court found the lower court's reasoning on culpability, intent, and the irrelevance of intoxication to be logically sound and sufficiently motivated. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 113 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to provide specific arguments against the lower court's adequately motivated and logically sound factual and legal evaluations.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible criminal appeal insufficient motivation judicial evaluation procedural costs spese di esecuzione sanzioni pecuniarie motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 113 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERNARDINI DANIELE nato a AOSTA il 09/05/1987 avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; of, RG.201€7/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello dì Torino, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alla imputabilità, alla sussistenza del dolo ed alle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza alla recidiva, rimarcando la gravità del fatto, i precedenti penali e l'assoluta irrilevanza della sua ubriachezza al momento del fatto; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 21 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente