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Ordinanza — n. 40556/2025 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed for lack of motivation regarding recidivism and confiscation under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40556/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the Court of Appeal adequately motivated its findings on recidivism and asset confiscation. The appellant argued against the severity of the penalty and the confiscation order, but the court emphasized the discretion required in assessing criminal danger based on prior conduct. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 85-bis D.P.R. 309/90; The judgment on recidivism requires a discretionary assessment of the offender's danger based on the gravity of the offense and the relationship between prior and current crimes, which must be sufficiently motivated, while confiscation under Art. 85-bis D.P.R. 309/90 is valid if assets are in the defendant's availability and disproportionate to their declared income.

Parole chiave

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recidivism assessment asset confiscation procedural inadmissibility criminal danger proportionality of assets discretionary judgment procedural costs restituzione dell'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
280986 ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod.
Art. 85-bis D.P.R. 309/90
Art. 73 D.P.R. 309/90
art. 85-bis d.P.R. 309/90
art. 616 cod. proc. pen
280986 ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011
Sez. 2, n. 40218 del 19/06/2012
250039) che può essere anche implicita (Sez. 2, n. 40218 del 19/06/2012, Rv.
Sez. 1, n. 13242 del 10/11/2020
73 dello stesso testo di legge, che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato, e che detti beni presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata (Sez. 1, n. 13242 del 10/11/2020, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBODJ MAODA (CUI: 0511KIE) nato il 10/10/1999 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rg. 20177/25 Ritenuto che il giudizio sulla recidiva richiede una valutazione della gravità dell'illecito commisurata alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal reo e idonea a incidere sulla risposta punitiva, quale aspetto della colpevolezza e della capacità di realizzazione di nuovi reati, in base ad una significativa relazione tra i precedenti del reo e il nuovo illecito da lui commesso, in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo rivelata dal nuovo reato; si tratta di un giudizio discrezionale del quale deve essere fornita adeguata motivazione (Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Rv. 250039) che può essere anche implicita (Sez. 2, n. 40218 del 19/06/2012, Rv. 254341); ritenuto che nel caso in esame la Corte di appello di Torino ha adeguatamente chiarito, le ragioni della maggiore pericolosità desunta non solo dal numero dei precedenti, ma anche dalla omogeneità di condotte, senza che tale giudizio possa essere contraddetto solo per la risalenza dell'ultimo precedente a oltre cinque anni; ritenuto con riferimento al motivo sulla confisca, che la motivazione sull'assenza di redditi proporzionati alla somma di denaro rinvenuta nella disponibilità dell'imputato risulta essere stata adeguatamente motivata, considerato che la confisca prevista dall'art. 85-bis d.P.R. 309/90 presuppone unicamente, oltre alla condanna per il reato previsto dall'art. 73 dello stesso testo di legge, che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato, e che detti beni presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata (Sez. 1, n. 13242 del 10/11/2020, dep. 2021, Fortuna, Rv. 280986 ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025 Il Consigliere estensore