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Ordinanza — n. 40555/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as vague arguments fail to challenge specific sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40555/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a lighter sentence but failed to provide concrete evidence of illogical reasoning against the lower court's detailed sentencing analysis. Consequently, the court ruled that the arguments were too general to justify a review of the specific penalty determination.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 353 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant merely requests a milder penalty without substantiating specific defects in the court's detailed reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing review vague arguments procedural costs Cassazione ruling motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 353 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNA ILLIAS nato a GENOVA il 18/02/1986 avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rg. 20176/25 ritenuto che la Corte di appello di Torino ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di dosimetria della pena; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono aspecifiche perché a fronte di una motivazione puntuale, si limitano ad invocare una pena più mite, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di illogicità della motivazione; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 21 novembre 2025 Il Consi re estensore Il PréAidé te