Italian Court dismisses appeals against conviction for obstructing official duties, citing lack of merit and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Ricci Pablo and Ricci Mattia inadmissible, ordering them to pay legal costs. The court found the arguments regarding factual diversity and threats to obstruct official acts to be either manifestly unfounded or generic repetitions of previously rejected claims. Consequently, the decision upholds the lower court's judgment on the merits, affirming that the appellate court correctly evaluated the evidence and applied the law without logical flaws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: Appeals challenging the conviction for obstructing official duties are inadmissible when the alleged grounds of nullity or factual error are manifestly unfounded, generic, or improperly delegate the exclusive competence of the court of appeal to re-evaluate evidence and facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RICCI PABLO ( CUI 031LRGX ) nato a PIETRASANTA il 01/08/1976 RICCI MATTIA ( CUI 04U8V2T ) nato a MASSA il 22/09/1993 avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG.20170/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto con riferimento all'eccepita nullità per diversità del fatto rispetto alla contestazione appare manifestamente infondato atteso che come già evidenziato dalla Corte di appello l'imputazione ha ad oggetto anche la condotta posta in essere dopo il controllo in strada del figlio di Ricci Pablo, durante l'identificazione in corso proseguita presso la Questura; ritenuto in merito all'insussistenza di minacce dirette ad ostacolare un atto di ufficio che la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione coerente al comportamento minaccioso tenuto dai due imputati, mentre i rilievi dei ricorrenti appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che la memoria del 3 novembre 2025 depositata dall'avv.
Giorgio Zunino, in difesa di Ricci Pablo e Ricci Mattia, non fa che reiterare le medesime censure volte in parte a sollecitare apprezzamenti riservati al giudizio di merito ed in parte a riproporre la sopra indicata questione di nullità attraverso una lettura parziale, valutata logicamente come non coerente con la completa descrizione dei fatti contenuta nell'imputazione; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità dei ricorsi dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 21 novembre 2025 Il Co. es