Italian court dismisses appeals for inadmissibility and procedural errors regarding evidence evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Polzella, Palumbo, and Marinelli inadmissible. The court ruled that the first appeal was personally filed by the accused, while the others concerned the appellate court's exclusive power to evaluate evidence and sentencing. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 590 c.p.p.: Appeals personally filed by the accused are inadmissible; censure regarding the evaluation of evidence and sentencing falls within the exclusive competence of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: POLZELLA MARIO nato a TORREMAGGIORE il 26/09/1990 PALUMBO NAZARIO nato a SAN SEVERO il 24/11/1991 MARINELLI PASQUALE PIO nato a TORREMAGGIORE il 15/09/1994 avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 20115/25 Ritenuto che il ricorso di Polzella Mario è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato; Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Palumbo Nazario in merito alla rilevanza probatoria del contenuto delle intercettazioni e dei filmati delle video riprese sono inammissibili poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, tenuto conto che le intercettazioni telefoniche costituiscono valido strumento probatorio quando la valutazione del loro contenuto sia compiuta con rigore e sia supportata da ineccepibili argomenti logici come nel caso di specie; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Bari ha fornito adeguata motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio in particolare valorizzando le immagini delle videoriprese attraverso una rigorosa interpretazione delle conversazioni intercettate e delle immagini videoriprese, sulla base di filmati pienamente utilizzabili, debitamente autorizzati, considerato il contesto in cui si sono svolti i fatti (autolavaggio di Celozzi ove avveniva lo smercio della droga, con precisa descrizione del contenuto delle videoriprese) mentre quanto alla dedotta inutilizzabilità di un video asseritamente estrapolato dalla memoria del telefono cellulare senza alcuna autorizzazione giudiziale manca riscontro dell'assenza di riprese video legittimamente autorizzate con riferimento all'episodio del 31 marzo 2023 in contestazione (in particolare il video di cui al prog. 1343 del Rit 241/23) diverse da quella che la difesa assume invece essere stata estrapolata dal telefono, senza neppure articolare una adeguata prova di resistenza rispetto alla fonte audio, basando il proprio assunto su un dato indimostrato a fronte del mancato rinvenimento del telefono, neppure mai entrato nella disponibilità degli organi inquirenti, trattandosi di intercettazione telematica della trasmissione di files audio-immagini-video del telefono in uso all'imputato, autorizzata dal Gip; ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Marinelli sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena per la riconosciuta continuazione sono aspecifici rispetto alla valutazione operata dalla Corte di appello di Bari, in considerazione della rilevanza riconosciuta ai precedenti penali ed alle modalità del fatto; ritenuto che la memoria del 7 novembre 2025 prodotta dall'avv.
Lorenzo Aquilano, in difesa di Palumbo Nazario, non fa che reiterare le medesime censure volte a sollecitare apprezzamenti riservati al giudizio di merito e come tali inammissibili; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025 Il Consiglj