Ordinanza — n. 40545/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOURHAT YASSINE (CUI 05E83NC) nato il 19/03/1992 avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 20112/25 Ritenuto che il motivo sulla confisca del denaro in sequestro, disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. 309/90 è manifestamente infondato atteso che in tema di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, la modifica introdotta all'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 dall'art. 4, comma 3-bis d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (convertito con legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159), che ha incluso la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 fra i delitti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240- bis cod. pen., si applica retroattivamente entro i limiti dettati dall'art. 200, comma primo, cod. pen., sicché, ai fini della individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla legge in vigore al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado, che nel caso di specie è intervenuta il 13 febbraio 2024, quindi dopo l'entrata in vigore della modifica normativa in questione (cfr.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 240-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 40545/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 213de/ 22/11/2023,dep. 2024, Rv. 285602); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOURHAT YASSINE (CUI 05E83NC) nato il 19/03/1992 avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 20112/25 Ritenuto che il motivo sulla confisca del denaro in sequestro, disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. 309/90 è manifestamente infondato atteso che in tema di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, la modifica introdotta all'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 dall'art. 4, comma 3-bis d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (convertito con legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159), che ha incluso la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 fra i delitti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240- bis cod. pen., si applica retroattivamente entro i limiti dettati dall'art. 200, comma primo, cod. pen., sicché, ai fini della individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla legge in vigore al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado, che nel caso di specie è intervenuta il 13 febbraio 2024, quindi dopo l'entrata in vigore della modifica normativa in questione (cfr.
Sez. 6, n. 213de/ 22/11/2023,dep. 2024, Rv. 285602); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025 Il Cons' liere estensore Il Pr&sident