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Ordinanza — n. 40541/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in sentencing qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40541/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the request to challenge the plea bargain sentencing was not covered by the specific provision for manifest errors. The defendant argued that the lower court incorrectly qualified the facts by ignoring a lesser alternative under the relevant administrative code, but the court found no evident mistake in this legal assessment. Consequently, the appeal was rejected without formal hearing, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: The right to appeal a plea bargain sentencing for alleged legal error is restricted to cases of manifest error, excluding general disputes over factual evaluation or non-evident misinterpretations of the law.

Parole chiave

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plea bargain sentencing manifest error standard cassation inadmissibility legal qualification error procedural appeal limits corrispondenza con il difensore allegazioni di persecuzione contraddittorie pericolo di collusione con testimoni

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
309/90, senza che ricorrano palesi errori di valutazione, non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 444, cod. proc. pen.
Il ricorso presentato dal difensore di Calogero Nicosia contro la sentenza con cui il Gip del Tribunale di Palermo in data 13 febbraio 2025 ha applicato pena ex art. 444 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Il ricorso presentato dal difensore di Calogero Nicosia contro la sentenza con cui il Gip del Tribunale di Palermo in data 13 febbraio 2025 ha applicato pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOSIA CALOGERO nato a PALERMO il 09/09/1992 avverso la sentenza del 13/02/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; n. 19977/2025

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso presentato dal difensore di Calogero Nicosia contro la sentenza con cui il Gip del Tribunale di Palermo in data 13 febbraio 2025 ha applicato pena ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui all'art. 73 co.le 4, d.P.R. 309/90 è inammissibile perché il ricorso per cassazione, contro la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'errata qualificazione giuridica per avere erroneamente disconosciuto l'ipotesi tenute di cui al comma quinto dell'art. 73 d. P.R. 309/90, senza che ricorrano palesi errori di valutazione, non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

2. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato.

3. Nel caso in esame l'ipotesi del quinto comma invocata non può ritenersi ignorata per errore evidente, tenuto conto della descrizione dei fatti, qualq. emergono dall'imputazione, relativa a plurimi fatti di reato, reputati nel loro complesso di minore gravità rispetto a quelli oggetto di giudicato, essendo la richiesta di pena patteggiata relativa alla applicazione della continuazione con precedente giudicato;

4. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 21 novembre 20