Italian court dismisses appeals as facts and evidence evaluation belong exclusively to the trial judge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Mazzamuto and Arrisicato inadmissible, ruling that the lower court's assessment of facts and evidence falls within the exclusive competence of the trial judge. The appellants argued against the evaluation of police testimony and the reconstruction of events, but the court found the appellate court's reasoning logical and based on sound inferential criteria. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals concerning the reconstruction of facts and the evaluation of evidence are inadmissible as they pertain to the exclusive competence of the court of first instance, provided the appellate judgment is logically sound and adequately motivated.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAZZAMUTO SALVATORE nato a CARINI il 05/03/1990 ARRISICATO FABRIZIO nato a CARINI il 23/02/1990 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG.19958/25 Ritenuto che le censure dedotte nei ricorsi di Mazzamuto e Arrisicato sono inammissibili poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, tenuto conto che la valutazione delle prove non è più sindacabile in sede di legittimità quando sia compiuta con rigore e sia supportata da ineccepibili argomenti logici come nel caso di specie; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Palermo ha fornito adeguata motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio in particolare valorizzando le testimonianze rese dagli agenti di Polizia Giudiziaria, attraverso una rigorosa verifica della loro attendibilità considerata la descrizione dei luoghi ritenuta in modo logico non incompatibile con quanto accertato dai predetti agenti; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presiden