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Ordinanza — n. 40539/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40539/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40539/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLLINA SALVATORE nato a ERICE il 28/11/1996 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ''0-- RG.19951/25 Ritenuto che tutte le censure dedotte nel ricorso riferite alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, al diniego dell'attenuante di cui all'art. 385 comma 4 c.p., alla recidiva ed al trattamento sanzionatorio sono del tutto generiche rispetto alla completa disamina contenuta nella sentenza di primo grado, tale da rendere inammissibili le stesse doglianze come dedotte nell'atto di appello, con conseguente validità della motivazione per relationem della sentenza di appello che fa proprie le argomentazioni della sentenza di primo grado; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 385 comma 4 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 40539/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 385 comma 4 c.p., alla recidiva ed al trattamento sanzionatorio sono del tutto generiche rispetto alla completa disamina contenuta nella sentenza di primo grado, tale da rendere inammissibili le stesse doglianze come dedotte nell'atto di appello, con conseguente validità della motivazione per relationem della sentenza di appello che fa proprie le argomentazioni della sentenza di primo grado; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria condono delle spese procedurali spese di difesa anticipo delle spese ammende per infrazione procedurale allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 385 comma 4 c.p
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLLINA SALVATORE nato a ERICE il 28/11/1996 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ''0-- RG.19951/25 Ritenuto che tutte le censure dedotte nel ricorso riferite alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, al diniego dell'attenuante di cui all'art. 385 comma 4 c.p., alla recidiva ed al trattamento sanzionatorio sono del tutto generiche rispetto alla completa disamina contenuta nella sentenza di primo grado, tale da rendere inammissibili le stesse doglianze come dedotte nell'atto di appello, con conseguente validità della motivazione per relationem della sentenza di appello che fa proprie le argomentazioni della sentenza di primo grado; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025 re estensore Il Prasi