Italian Court dismisses appeal for genericity regarding escape from home detention and sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to absolute genericity in the appellant's arguments against the lower court's decision. The appellant challenged the conviction for escape from home detention and the denial of generic mitigating circumstances, arguing against the court's reasoning. The court rejected these claims because the appellate court provided adequate motivation based on established jurisprudence, finding the escape duration and reasons irrelevant to the crime's constitution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are absolutely generic and do not specifically address the motivation of the lower court, particularly when the lower court has correctly applied consolidated case law regarding the nature of the offense and the evaluation of sentencing factors.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MARBOUH EL MEHDI nato a BOLOGNA il 28/10/2001 avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG.19920/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bologna che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla rilevanza penale del fatto non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale, evidenziando altresì che alcuna autorizzazione risulta essere stata concessa all'imputato per allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari; ritenuto che il secondo motivo in punto di trattamento sanzionatorio concernendo apprezzamenti riservati al merito sono ugualmente inammissibili atteso che la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione per giustificare il diniego della circostanza attenuanti generiche; ritenuto che anche il terzo motivo in tema di 131-bis cod. pen. appare ugualmente generico avendo la Corte di merito escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione dei tempi, motivi della condotta, ed intensità del dolo, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle a