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Ordinanza — n. 40535/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for genericity regarding escape from home detention and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40535/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to absolute genericity in both grounds. The appellant argued against the conviction for evading home detention and the rejection of generic mitigating circumstances, but the lower court had already provided sufficient reasoning on these points. Consequently, the court upheld the conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 111 Cost.; An appeal is inadmissible if the grounds are absolutely generic and do not add new arguments to the lower court's already sufficient reasoning on the relevance of the criminal act or the balance of mitigating factors.

Parole chiave

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genericity of appeal grounds home detention violation evading surveillance generic mitigating circumstances inadmissible appeal procedural costs reiterated recidivism motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
286747); ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
art. 616 c.p
286747); ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747
Sez. 3, 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747); ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAXHIAJ RINARDI nato il 07/12/1981 avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 19916/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bologna che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla rilevanza penale del fatto ,non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale, stante comunque la verificata violazione degli orari di uscita dall'abitazione; ritenuto che anche il secondo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello, che ha congruamente motivato in merito alle ragioni della esclusa prevalenza delle attenuanti generiche nel bilanciamento con la recidiva reiterata ostandovi un preciso divieto normativo senza che siano state illustrate adeguatamente le ragioni per le quali detta disposizione dovrebbe essere ritenuta costituzionalmente illegittima (sulla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, cfr.

Sez. 3, 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747); ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025 Il Consi re estensore I1'9r