Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40534/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility, ruling appellate court properly filled motivational gaps regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40534/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the Court of Appeal of Bologna had sufficiently addressed the lack of motivation regarding mitigating circumstances in the remand trial. The appellant argued that the lower court failed to apply a statutory mitigating circumstance due to the minor nature of the offense, but the court found the appellate decision validly relied on negative indicators and the objective gravity of the crime rather than prior criminal record. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 356 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellate court, in a remand trial, adequately fills a motivational gap identified in the annulment judgment by properly weighing negative indicators and the objective gravity of the facts to justify the denial of a mitigating circumstance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal motivational gap mitigating circumstance remand trial procedural costs impugnabilità della decisione di rinvio riesame dell'entità pena recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Giancarlo Ascanio a sostegno della fondatezza delle doglianze non fa che reiterare le medesime censure volte a sollecitare apprezzamenti riservati al giudizio di merito e come tali inammissibili; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
Giancarlo Ascanio a sostegno della fondatezza delle doglianze non fa che reiterare le medesime censure volte a sollecitare apprezzamenti riservati al giudizio di merito e come tali inammissibili; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. n. 86 del 2024
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOUGHRI AMINE (CUI 05I0ZID) nato 11 17/07/1991 avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG 19915/25 Ritenuto che il motivo unico di ricorso relativo alla mancata applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto è manifestamente infondato; ritenuto che la Corte di appello di Bologna in sede di giudizio di rinvio ha colmato la lacuna motivazionale rilevata in sede di annullamento in merito alla predetta attenuante dando atto di avere recepito le ragioni dell'annullamento, valorizzando con motivazione adeguata gli assorbenti indici negativi che hanno assunto una rilevanza decisiva ai fini della conferma della pena irrogata dal primo Giudice e per giustificare il diniego della attenuante introdotta dalla sentenza della Corte Cost. n. 86 del 2024 in ragione non già dei precedenti penali, ma della obiettiva gravità del fatto, desunta sia dal concorso di persone, dalle modalità della condotta oltre che dal valore del telefono; ritenuto che la memoria del 31 ottobre 2025 prodotta dall'avv.

Giancarlo Ascanio a sostegno della fondatezza delle doglianze non fa che reiterare le medesime censure volte a sollecitare apprezzamenti riservati al giudizio di merito e come tali inammissibili; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 21 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Prdsidente