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Ordinanza — n. 40533/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic due to adequate first-instance reasoning on recidivism and alternative penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40533/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the arguments lacked specificity regarding the lower court's detailed reasoning. The appellant challenged the application of recidivism and alternative penalties, but the appellate court had already thoroughly addressed the risk of reoffending and the nature of the facts. Consequently, the court found no logical flaws warranting a re-evaluation and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is absolutely generic and fails to address the specific reasoning provided by the court of first instance, which has already adequately justified its decision on the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds recidivism alternative penalties procedural costs adequate reasoning Cassazione sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Giuseppe Ferro si reiterano le medesime censure già ritenute inammissibili con specifico riferimento alla mancata applicazione delle pene sostitutive; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 20-bis c.p
art. 616 c.p
Giuseppe Ferro si reiterano le medesime censure già ritenute inammissibili con specifico riferimento alla mancata applicazione delle pene sostitutive; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZA GIOVANNI nato a CASTELVETRANO il 11/09/1989 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rg. 14268/25 Ritenuto che i due motivi di ricorso sono affetti da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Palermo che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'applicazione della recidiva reiterata e infraquinquennale ed alle ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva richiesta ex art. 20-bis c.p., esprimendo un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato attraverso le pene sostitutive per il ravvisato pericolo di recidiva desunto dal precedente recente per lesioni, successivo ai fatti, e dalle modalità dei fatti Z di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità, anche in ragione della genericità del motivo di appello rispetto ad una motivazione della sentenza di primo grado che già aveva fornito ampia giustificazione delle ragioni della decisione sul punto; ritenuto che con la memoria difensiva prodotta dall'avv.

Giuseppe Ferro si reiterano le medesime censure già ritenute inammissibili con specifico riferimento alla mancata applicazione delle pene sostitutive; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 21 novembre 2025 Il C igliere estensore Il Prés.