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Ordinanza — n. 40511/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging procedural defects not permitted under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40511/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Eric Aracri inadmissible. The appellant challenged the first-instance judgment regarding the absorption of crimes and sentencing, but the sole ground raised was a defect in the reasoning of the lower court. The court ruled that under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure, appeals against sentencing judgments are strictly limited to specific grounds such as the expression of the defendant's will or legal qualification errors, excluding general procedural defects.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing judgments are admissible only for specific grounds including the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, thereby excluding general defects in reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing judgment appeal Article 448 criminal procedure defect in reasoning absorption of crimes motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell’art. 448, comma 2 -bis, cod.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che l’unico motivo, con cui deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., all’assorbimento del reato di cui al capo b) in quello di cui al cap o a) e alla determinazione della pena è inammissibile.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi, come quelli oggetto del ricorso, differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, in motivazione;
Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019
Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep.
Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020
278337-01;Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Rv.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Aracri Eric nato a SAN DONA' DI PIAVE il 02/01/1979 avverso la sentenza del 27/05/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Venezia Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Luisa Angela Ricci;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Eric Aracri ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Venezia del 2 7 maggio 202 5 con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.in ordine a l delitto di cui all’art. 589 bis commi 1 e 2 cod. pen. in esso assorbito quello di cui all’art. 186 CdS commesso in Iesolo il 23 luglio 2023. Rilevato che l’unico motivo, con cui deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., all’assorbimento del reato di cui al capo b) in quello di cui al cap o a) e alla determinazione della pena è inammissibile.

Ai sensi dell’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi, come quelli oggetto del ricorso, differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, in motivazione;

Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337-01;Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Rv. 279761-01). Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrent e al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila . P.Q.M Dichiara inammissibile ilricorso e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2dicembre 2025.

Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Ricci Ugo