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Ordinanza — n. 40510/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming failure to declare prescription due to incorrect application of penal code suspension rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40510/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly applied the law regarding prescription suspension. The appellant argued the law was misapplied by failing to declare prescription, but the court found this claim manifestly unfounded based on established Supreme Court principles. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 159 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the claim of non-declared prescription contradicts the Supreme Court's established rule that prescription suspension rules apply retroactively only to crimes committed between August 3, 2017, and December 31, 2019.

Parole chiave

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criminal prescription suspension of prescription retroactive application inadmissible appeal penal code provisions mancata prova di parzialità deposizione inattendibile sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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Art. 159 cod. pen.
Il motivo di ricorso con cui si deduce la violazione di legge quanto al mancato rilievo della prescrizione è manifestamente infondato e si pone in contrasto con il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui «la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
4.Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 159 cod. pen
Il motivo di ricorso con cui si deduce la violazione di legge quanto al mancato rilievo della prescrizione è manifestamente infondato e si pone in contrasto con il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui «la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod.
art. 616 cod. proc. pen
4.Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. 20989 del 12/12/2024 dep. 2025, Rv. 288175 -01
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPASARO Manuel Giuseppe nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 21/09/1998 avverso la sentenza del 09/06/2025 della Corte di appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Teresa Arena.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con sentenza del 9 giugno 2025 la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Barcellona P.G. aveva condannato Manuel Giuseppe Spasaro alla pena di mesi otto di arresto ed euro 3.000di ammenda per il reato di cui all’art. 187, co. 1, 1 bis, d.lgs. n. 285/1992. 2.Avverso la sentenza è stato proposto ricorso affidato ad unico motivo con cui si deduce l’errata applicazione della legge penale in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione che si assume dedotta con apposito motivo di gravame del quale la Corte territoriale non ha tenuto alcun conto. 3.Il ricorso è inammissibile.

Il motivo di ricorso con cui si deduce la violazione di legge quanto al mancato rilievo della prescrizione è manifestamente infondato e si pone in contrasto con il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui «la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021»(Sez.

U. . 20989 del 12/12/2024 dep. 2025, Rv. 288175 -01). Alla data in cui la Corte di appello ha pronunciato sentenza, dunque, il reato non era ancora prescritto. 4.Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 2 dicembre 2025 La Consigliera est. Il Presidente Maria Teresa Arena Ugo Bellini