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Ordinanza — n. 40509/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against administrative license suspension length as within trial court discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40509/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the length of the driver's license suspension was legally flawed. The appellant argued for a different duration, but the court found the lower court's reasoning sufficient regarding the severity of the violation and the danger posed. Consequently, the decision upholding the two-year suspension stands based on the judge's discretionary power within the statutory range.

Regesto Legislator

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Art. 222 CdS; Art. 218 comma 2 CdS: The length of an administrative license suspension falls within the trial court's discretion, requiring only a brief reference to the gravity of the violation and the risk of further harm to satisfy the duty of motivation.

Parole chiave

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administrative license suspension judicial discretion duty of motivation traffic violation penalty Cassation inadmissibility velocità eccessiva sanzione per violazione stradale infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 222 CdS
Con riferimento alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222 CdS, il giudice assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto di aver impiegato i criteri di cui all'art.
Art. 218 comma 2 CdS
222 CdS, il giudice assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto di aver impiegato i criteri di cui all'art. 218 comma 2 CdS, ovvero una valutazione “in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare».
art. 589 bis cod. pen
Massimiliano Corarelli ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma dell’11 aprile 2025 con cui in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma di condanna in ordine al delitto di cui all’art. 589 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019
222 Cds, è stata determinata in anni due (inferiore alla media edittale, da calcolarsi dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Corarelli Massimiliano nato a ROMA il 21/08/1973 avverso la sentenza del 11/04/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Luisa Angela Ricci;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Massimiliano Corarelli ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma dell’11 aprile 2025 con cui in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma di condanna in ordine al delitto di cui all’art. 589 bis cod. pen. commesso in Roma il 25 aprile 2018 ha sostituito la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida con quella della sospensione per anni due. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla quantificazione della durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, è manifestamente infondato.

La graduazione delle sanzioni amministrative, come quella della pena, rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Con riferimento alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222 CdS, il giudice assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto di aver impiegato i criteri di cui all'art. 218 comma 2 CdS, ovvero una valutazione “in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare».

Nel caso in esame, la durata della sospensione, nella forbice edittale fra quindici giorni e quattro anni prevista dall’art. art. 222 Cds, è stata determinata in anni due (inferiore alla media edittale, da calcolarsi dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288): la Corte ha assolto all’onere motivazionale in maniera adeguata con un conciso, ma pertinente richiamo alla gravità della violazione commessa (velocità significativamente eccessiva non solo rispetto ai limiti consentiti ma anche in ragione delle condizioni concrete di scarsa visibilità).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Ricci U