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Ordinanza — n. 40508/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40508/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40508/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRISI Salvatore nato a BIELLA il 13/03/1984 avverso la sentenza del 24/09/2024 del TRIBUNALE di Biella dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Teresa Arena. Salvatore Carrisi h a presentato appello contro la sentenza emessa dal Tribunale di Biella in data 24 settembre 2024 , con la quale era stato condanna to alla pena di euro 2.400 di ammenda (di cui 900 euro applicata in sostituzione della pena detentiva di mesi sei di arresto) in relazione al reato di cui all’art 187, co. 8, d.lgs.30 aprile 1992 n. 285, trasmesso dalla Corte di appello a questa Corte di legittimità,stante l’inappellabilità della sentenza. Rilevato che ilricorso è affidato a due motivi: con il primo si contesta vizio di motivazionein merito alla mancata assoluzione dell’imputato, benché non vi fosse prova che l’imputato si trovasse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti nonché alla ritenuta legittimità dell’ordine della polizia di sottoporsi alle analisi di laboratorio; con il secondo si lamenta il vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio e in specie al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40508/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Salvatore Carrisi h a presentato appello contro la sentenza emessa dal Tribunale di Biella in data 24 settembre 2024 , con la quale era stato condanna to alla pena di euro 2.400 di ammenda (di cui 900 euro applicata in sostituzione della pena detentiva di mesi sei di arresto) in relazione al reato di cui all’art 187, co. 8, d.lgs.30 aprile 1992 n. 285, trasmesso dalla Corte di appello a questa Corte di legittimità,stante l’inappellabilità della sentenza. Rilevato che ilricorso è affidato a due motivi: con il primo si contesta vizio di motivazionein merito alla mancata assoluzione dell’imputato, benché non vi fosse prova che l’imputato si trovasse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti nonché alla ritenuta legittimità dell’ordine della polizia di sottoporsi alle analisi di laboratorio; con il secondo si lamenta il vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio e in specie al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze tossicodipendenza traffico aggravato di cocaina infrazione qualificata LStup guida in stato di ebbrezza qualificata
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRISI Salvatore nato a BIELLA il 13/03/1984 avverso la sentenza del 24/09/2024 del TRIBUNALE di Biella dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Teresa Arena.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Salvatore Carrisi h a presentato appello contro la sentenza emessa dal Tribunale di Biella in data 24 settembre 2024 , con la quale era stato condanna to alla pena di euro 2.400 di ammenda (di cui 900 euro applicata in sostituzione della pena detentiva di mesi sei di arresto) in relazione al reato di cui all’art 187, co. 8, d.lgs.30 aprile 1992 n. 285, trasmesso dalla Corte di appello a questa Corte di legittimità,stante l’inappellabilità della sentenza. Rilevato che ilricorso è affidato a due motivi: con il primo si contesta vizio di motivazionein merito alla mancata assoluzione dell’imputato, benché non vi fosse prova che l’imputato si trovasse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti nonché alla ritenuta legittimità dell’ordine della polizia di sottoporsi alle analisi di laboratorio; con il secondo si lamenta il vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio e in specie al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il primo motivo è inammissibile in quanto generico e non si confronta con la motivazione postaa fondamento del giudizio espresso, tra l’altro, prefigurando una rivalutazione e lettura alternativa delle fonti di prova,estranea al sindacato di legittimità. La Corte ha richiamatoin maniera pertinente, quanto alla indicazione degli indici sintomatici dello stato di alterazione da sostanze stupefacente, la deposizione dell’operante della polizia giudiziaria e ha, pertanto, fatto corretta applicazione dei principi sanciti da questa Corte di legittimità in subiecta materia appositamente richiamati.

Parimenti inammissibile il secondo motivo di ricorso che non si confronta con gli argomenti spesi dal decidente a sostegno del rigetto delle invocate circostanze attenuanti generiche. In particolare,è stato evidenziato il precedente specifico annoverato dal ricorrenteoltre che la mancanza di elementi positivi da valutare a tal fine. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 2 dicembre 2025 La Consigliera est. Il Presidente Maria TeresaArena Ugo Bellini