Cassation court dismisses appeal on prescription defense due to incorrect calculation of suspension period under Art. 159 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant's claim that the crime had expired was based on a flawed calculation of the prescription period. The appellant argued that even with an 18-month and 21-day suspension, the offense should have expired in November 2024, but the appellate court correctly applied the new suspension rules to show the deadline had not yet passed. Consequently, the court rejected the violation of law argument and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 159 cod. pen.; The court must apply the current text of the prescription suspension article when calculating the expiration date, and an appeal based on an incorrect calculation of this period is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Graziano Francesco nato a PALERMO il 15/12/1975 avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Luisa Angela Ricci;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Francesco Graziano ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 24 marzo 2025 di conferma della condanna del Tribunale di La Spezia in ordine al reato di cui all’art. 1 16 comm i 15 - 17 C od. Strada commesso in La Spezia il 26 aprile 2019. Rilevato che il ricorrente ha dedotto la violazione di legge per non avere la Corte ritenuto il reato estinto per intervenuta prescrizionee ha rilevato che, anche a tenere conto della sospensione del termine di prescrizione conteggiata dalla Corte pari a mesi 18 e giorni 21,il reato si sarebbe prescritto nel mese di novembre del 2024.
Si tratta di motivo manifestamente infondato, inquanto la Corte di appello ha conteggiato la sospensione del termine di prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen. nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, come previsto da Sez. U n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175 –01 in mesi 18 e giorni 21: per effetto di detto computo la prescrizione al momento della pronuncia della sentenza non era ancora maturata. Ritenuto pertanto che il ricorso de bba essere dichiarato inammissibile, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2dicembre 202 5 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Ricci Ugo Bellini