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Ordinanza — n. 40505/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds were already rejected by lower courts on correct legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40505/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's three grounds were merely reproductions of arguments already thoroughly examined and rejected by the appellate court. The appellant argued for a different interpretation of the aggravated circumstance regarding the traffic incident and questioned the sentencing discretion, but the lower court had correctly applied the law based on the evidence of vehicle damage and the driver's distraction. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 186 d.lgs. n. 285/1992; Art. 131 bis cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductions of reasons already evaluated and rejected by the court of first instance on correct legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproductive grounds traffic offense alcohol driving procedural costs flussi finanziari illeciti pagamento a contanti del saldo conti finanziari

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 186 co. 1 e 2 lett. b), 2 bis e 2 sexies, d.lgs. n. 285/1992
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia d el Tribunale locale del 25 giugno 2024 , con la quale Simona Cardellini è stata condannata per il reato di cui all’art. 186 co.1 e 2 lett.
Art. 131 bis cod. pen.
Manifestamente infondata è la doglianza relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod.
Art. 133 cod. pen.
Va invero ricordato cheil giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod.
art. 131 bis cod. pen
Manifestamente infondata è la doglianza relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
E’ costante la giurisprudenza di questa Corte nel ritenere inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già valutate e ritenute infondate dal giudice del gravame sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione(Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016
Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022
ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Rv.
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018 Rv.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDELLINI Simona nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 05/08/1977 avverso la sentenza del 20/03/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Teresa Arena.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia d el Tribunale locale del 25 giugno 2024 , con la quale Simona Cardellini è stata condannata per il reato di cui all’art. 186 co.1 e 2 lett. b), 2 bis e 2 sexies, d.lgs. n. 285/1992.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del suo difensore, articolando tre motivi: errata applicazione dell’art. 186, co. 2 bis, d.lgs. cit. essendo stata ritenuta integrata la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale,solo sul presupposto della esistenza di danni sull’autoveicolo compatibili con quelli esistenti su un quadro elettrico, senza alcuna richiesta risarcitoria da parte del proprietario; il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. nonché il vizio di motivazione quanto alla mancata rideterminazione del trattamento sanzionatorio che era stata richiesta con specifico motivo di gravame.

3. I motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici corretti, dai giudici di merito (punti 4.1, 4.2 e 4.3 della sentenza impugnata). E’ costante la giurisprudenza di questa Corte nel ritenere inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già valutate e ritenute infondate dal giudice del gravame sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione(Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

La Corte territoriale con argomentazioni pienamente aderenti al dettato normativo e al materiale istruttorio acquisito ha rilevato che la ricorrente veniva notata mentre controllava la parte anteriore destra del proprio veicolo e riferiva di avere impattato contro un marciapiede in quanto distratta dall’accensione di una sigaretta. I militari accertavano che pochi metri prima era presente un quadro di derivazione della rete elettrica danneggiato e che idanni riportati dal veicolo in uso alla Cardellini erano riconducibili all’urto con detto quadro elettrico, come debitamente descritto.

E’ stato affermato che nella nozione di incidente stradale è da ricomprendere anche l’urto del veicolo contro un ostacolopoiché deve trattarsi di qualsiasi turbativa del traffico potenzialmente idonea a determinare danni in quanto rivelatrice di effetti particolarmente pericolosi derivati dall’uso di bevande alcoliche.

4. Manifestamente infondata è la doglianza relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen., in quanto la Corte territoriale,rispondendo alla specifica richiesta sul punto, ha in maniera non manifestamente illogica motivato il diniego dell'invocata causa di non punibilità, in ragione della provocazione dell’incidentein orario notturno nonché del precedente per guida in stato di ebbrezza a carico dell’imputata (in conformità con l’insegnamento delle Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). Va invero ricordato cheil giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044 –01; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 –01).

5. Il terzo motivo attiene, infine, al trattamento sanzionatorio la cui determinazione è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, sicché risulta incensurabile qualora, come nel caso di specie, sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione che oggi viene confutata solo evocando “l’incensuratezza dell’imputata e il livello non particolarmente elevato del tasso alcolemico”.

6. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 2 dicembre 2025 La Consigliera est. Il Presidente Maria Teresa Arena Ugo Bellini