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Ordinanza — n. 40504/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on recidiva grounds as argument is generic and reiterative of first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40504/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for being generic and reiterative of arguments already rejected by the first-instance court. The appellant argued that the administrative violation required definitive documentary proof to establish recidiva within the two-year period, but the appellate court relied solely on the police officer's testimony regarding the unchallenged 2019 violation. The court upheld the established precedent that a minimum level of proof, including police testimony, suffices to exclude depenalization without requiring a formal document of finality.

Regesto Legislator

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Art. 116, co. 15 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285; For proving recidiva within the two-year period, definitive documentary proof of the prior violation is not required, and a minimum level of proof, such as police officer testimony, is sufficient.

Parole chiave

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recidiva nel biennio violazione amministrativa depenalizzazione prova testimoniale inammissibilità ricorso reato guida senza patente Corte di Cassazione delitto contro l'ambiente

Disposizioni normative citate

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Art. 116, co. 15 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Massimiliano Di Paola ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo di conferma della sentenza con la quale il Tribunale di Termini Imerese lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 116, co. 15 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, ord. n. 11916 del 14/03/2024, Rv. 286200
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Di Paola Massimiliano nato a PALERMO il 06/02/1978 avverso la sentenza del 30/04/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Teresa Arena.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Massimiliano Di Paola ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo di conferma della sentenza con la quale il Tribunale di Termini Imerese lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 116, co. 15 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Con il ricorso, affidato ad un unico motivo, si deduce violazione di legge e difetto di motivazione riguardo alla esecutività della precedente violazione amministrativa integrante la recidiva nel biennio. L’impugnazione è inammissibile. Il motivo è reiterativo delle censure mosse avverso la sentenza di primo grado che sono state correttamente valutate dal giudice di merito ed è inoltre generico e aspecifico.

E’ consolidato l’orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui ai fini della dimostrazione della recidiva nel biennio, non è necessario che la prova della definitività della precedente violazione risulti documentalmente accertata, essendo sufficiente un minimo di prova, che può consistere anche nella testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria [cfr. Sez. 7, ord. n. 11916 del 14/03/2024, Rv. 286200:"In tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione, non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari")].

Nel caso in esame, la Corte d'appello ha richiamato la deposizione del verbalizzante il quale ha riferito che la precedente contestazione del 21 agosto 2019 elevata nei confronti del ricorrente non risulta né oblata né impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 02/12/2025 I