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Ordinanza — n. 40503/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40503/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40503/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Benbella Hamza nato in MAROCCO il 21/10/1989 avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Luisa Angela Ricci; Hamza Benbella ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna del 20 maggio 2025 di conferma della sentenza del Tribunale di Rimini di condanna in ordine al reato di cui all’art. 186 comma 2 lett.c) e commi 2 bis e 2 sexiesd.lgs 30 aprile 1992 n. 285 commesso in Riccione l’8 settembre 2019 . Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazionein ordine al mancato accertamento sul corretto funzionamento dell’etilometro, è non consentito, in quanto riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di Appello.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40503/2025 — snpen · Corte di Cassazione: I giudici hanno osservato: che l'etilometro era stato correttamente omologatoe immatricolato ed era funzionante ; che la difesa aveva contestato solo genericamente la corretta funzionalità dell'apparecchio senza offrire alcun elemento a sostegno e, infine, che l’imputato aveva presentato la tipica sintomatologia dell’ebrezza alcolica, ovvero alito vinoso, andatura barcollante e eloquio sconnesso. Si tratta di motivazione del tutto rispettosa dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con cui si è affermato che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell'art. 379 reg. esec. cod. strada debba essere sollecitata dall'imputato, sul quale grava un onere di allegazione volto a contestare la validità dell'accertamento eseguito.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata esame d'idoneità alla guida esame dell'alito reati qualificati contro gli stupefacenti guida nonostante revoca della patente corsa di controllo
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Benbella Hamza nato in MAROCCO il 21/10/1989 avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Luisa Angela Ricci;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Hamza Benbella ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna del 20 maggio 2025 di conferma della sentenza del Tribunale di Rimini di condanna in ordine al reato di cui all’art. 186 comma 2 lett.c) e commi 2 bis e 2 sexiesd.lgs 30 aprile 1992 n. 285 commesso in Riccione l’8 settembre 2019 . Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazionein ordine al mancato accertamento sul corretto funzionamento dell’etilometro, è non consentito, in quanto riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di Appello.

I giudici hanno osservato: che l'etilometro era stato correttamente omologatoe immatricolato ed era funzionante ; che la difesa aveva contestato solo genericamente la corretta funzionalità dell'apparecchio senza offrire alcun elemento a sostegno e, infine, che l’imputato aveva presentato la tipica sintomatologia dell’ebrezza alcolica, ovvero alito vinoso, andatura barcollante e eloquio sconnesso. Si tratta di motivazione del tutto rispettosa dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con cui si è affermato che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell'art. 379 reg. esec. cod. strada debba essere sollecitata dall'imputato, sul quale grava un onere di allegazione volto a contestare la validità dell'accertamento eseguito.

Tale onere non può risolversi nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alla revisione periodica dello strumento (oltre a Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Rv. 281828; Sez. 4, n. 3939 del 12/01/2021, non massimata; Sez. 4, n. 35951 del 25/11/2020,i, non massimata) e deve concretizzarsi nell'allegazione di un qualche dato che possa far dubitare che l'omologazione o la revisione possano essere avvenute. Considerato che il secondo motivo, con cui si censura la contestazione del reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. c), Cod.

Strada, sul rilievo che i tassi rilevati non superavano la soglia di 0,5 g/l, è non consentito in quanto anch’esso meramente riproduttivo della censura già dedotta a cui la Corte, in conformità del dettato normativo, ha replicato che i tassi di 1,51 g/l e 1,58 g/l come rilevati dall’apparecchio erano superiori alla soglia normativamente prevista. Ritenuto,pertanto, che il ricorso de bba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna il ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 202 5 Il Consigliere estensore Il Presidente Ann