Cassation court dismisses appeal against conviction for habitual drunk driving, citing lack of non-prosecution cause and generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the defendant lacked a cause for non-prosecution or generic mitigating circumstances. The appellant argued for leniency based on Article 131 bis of the Penal Code, but the lower court correctly identified the habitual nature of the conduct as a bar to such relief. The Supreme Court upheld this decision, emphasizing that the assessment of habitual behavior falls within the trial judge's discretionary powers and cannot be re-examined unless the reasoning is manifestly illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The assessment of habitual conduct constitutes a discretionary evaluation of the trial judge regarding the gravity of the offense and the need for punishment, which cannot be re-examined by the Court of Cassation absent manifest illogical reasoning.
Parole chiave
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAUDIO Giovanni nato a NOCERA INFERIORE il 02/05/1991 avverso la sentenza del 04/07/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Teresa Arena;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giovanni Gaudio ha presentato ricorso avverso la pronuncia della Corte di Appello di Bologna del 4 luglio 2025 d i conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Ravenna emessa ne suoi confronti in relazione al reato di cui agli artt. 186, co.1 e 7, d.lgs. 285/1992, commesso in Ravenna il 30 settembre 2022. Il ricorso è stato affidato a due motivi: con il primo si deduce violazione di leggequanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod. pen.; con il secondo,violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso, meramente reiterativo dei motivi di gravame, non si confronta con gli argomenti spesi dalla Corte territoriale che ha già replicato alle suddette allegazioni difensive ritenendo, quale requisito ostativo al riconoscimento dell’art.131 bis cod. pen.,la abitualità della condotta, avendo il Gaudio già riportato altre tre condanne per la medesima condotta di reato. Va rammentato che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad opera dell’art. 1,co. 1 , lett. c) , d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 anche alla condotta successiva al reato. A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo, comunque,il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).
Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posti a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali princìpi e la motivazione con cui è stata ritenuta decisiva l’abitualità delle condotte non si presta ad essere censurata in questa sede. Parimenti,il ricorso non si confronta con la motivazione posta a fondamento del rigetto delle circostanze attenuanti generiche stante la mancanza di elementi positivamente valorizzabili riconducibili al Gaudio,a fronte della valenza oltremodo negativa della reiterazione della condotta, oltre che alle modalità della condotta (velocità di guida elevata in orario notturno, pur versando in stato di alterazione alcolica di grado elevato, tanto da essere immediatamente percepito dagli operanti).
Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 2 dicembre 2025 La Consigliera est. Il Presidente M