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Ordinanza — n. 40494/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as time-barred and generic, rejecting prescription defense due to elapsed time.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40494/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible for tardiness and dismissed the claim of generic legal violations. The appellant argued the appeal was invalid due to lack of evidence and prescription, but the court noted the seven-year and six-month limitation period had not yet expired at the first-instance judgment date. Consequently, the court rejected the appeal's arguments as eccentric and generic, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 160 c.p.p.: Appeals declared inadmissible for tardiness when filed after the statutory period expires, and generic arguments regarding lack of evidence or prescription are rejected if the limitation period remains unexpired at the time of the first-instance judgment.

Parole chiave

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appeal tardiness prescription period generic arguments procedural costs criminal appeal Corte di Cassazione inadmissibility testimonianza inattendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 160 c.p.p.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Lorusso Gabriele nato a TRANI il 11/12/1993 avverso la sentenza del 04/12/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Luisa Angela Ricci;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gabriele Lorusso ricorre avverso la sentenza della Corte di A ppello di Bari del 4dicembre 2024 con cui è stato dichiarato inammissibile per tardività l’appello da lui proposto avverso la sentenza del Tribunale di Trani di condanna in ordine al reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e d è stata disposta la esecuzione di detta sentenza. Rilevato cheil motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello confermato la condanna pur in assenza di prove,è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche ed eccentriche a fronte della declaratoria di inammissibilità dell’appello per tardività.

Il motivo è inammissibile anche nella parte in cui invoca la prescrizione del reato, posto che il termine di anni sette e mesi sei decorrente dalla data di consumazione del reato (9 febbraio 2017) non era ancora decorso alla data della sentenza di primo grado intervenuta in data 20 novembre 2023. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 dicembre 202 5 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Ricci Ugo Bellin