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Ordinanza — n. 40394/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments not permitted in review proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40394/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Immacolata Marino inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The court ruled that the appellant's arguments regarding mitigating circumstances and sentence severity were merely reproductions of issues already thoroughly examined and rejected by the lower court with legally sound reasoning. Consequently, the appeal was rejected because these grounds are not permitted in cassation proceedings, which are limited to specific legal errors rather than re-litigating factual or discretionary merits.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if the grounds merely reproduce arguments already examined and rejected by the court of first instance or appeal, as cassation review is strictly limited to specific legal errors and does not permit re-evaluation of merits or discretionary sentencing.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetition of merits arguments general mitigating circumstances sentencing discretion review procedural costs award cassation admissibility requirements legal error distinction attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 364 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO IMMACOLATA nato a NAPOLI il 08/12/1992 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 20809/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Immacolata Marino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati (relativi al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'entità della pena applicata) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano pagine 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 novembre 2025.