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Ordinanza — n. 40393/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and references to the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40393/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Domenico Avventurato inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court ruled that the appeal's sole ground was not permitted in a final review stage because it failed to explicitly state the legal reasons and reference the specific reasoning of the appealed judgment. Consequently, the appeal was rejected as it lacked the required logical coherence and exhaustive examination of procedural data.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are not permitted in the final review stage due to a lack of precise legal reasoning and specific references to the motivation of the contested act.

Parole chiave

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inadmissibility appeal final review stage lack legal grounds procedural reasoning Court of Cassazione motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate difetto di legittimazione dell'associazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVVENTURATO DOMENICO (CUI 04CQ10S) nato a NAPOLI il 06/12/1989 avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 20807/z025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Domenico Avventurato avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il motivo prospettato non è consentito in sede di legittimità in quanto privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 novembre 2025.