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Ordinanza — n. 40392/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as the defect of objective element argument is not permitted in final review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40392/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Corvino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Corvino argued that the lower court failed to establish the objective element of the crime under Article 341-bis of the Penal Code. The court rejected this claim because the argument merely repeated points already thoroughly examined and dismissed by the trial judges with legally sound reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 341-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Arguments regarding the defect of the objective element of the crime are not admissible in final review proceedings if they merely reproduce points already adequately examined and dismissed by the judges of the merits with legally correct arguments.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal final review proceedings objective element of crime Article 341-bis penal code repetition of merits arguments motivazione inadeguata delle censure costituzionali oltraggio alla corte reati contro i doveri di servizio

Disposizioni normative citate

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Art. 341-bis cod. pen.
20801/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Corvino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il motivo prospettato (difetto dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 341-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORVINO ANTONIO nato a CASERTA il 13/06/1977 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 20801/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Corvino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il motivo prospettato (difetto dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen) non è consentito in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 novembre 2025.