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Ordinanza — n. 40390/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already correctly decided by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40390/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Paolo Cammarota inadmissible because his arguments merely repeated those already examined and rejected by the Court of Appeal of Naples. The lower court had correctly addressed the defendant's defenses with legally sound reasoning regarding the specific facts and legal issues raised. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassazione are inadmissible if the grounds are merely reproductions of arguments already fully examined and rejected by the court of first instance with legally correct reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility reproductive arguments merits already decided Court of Cassazione procedural economy verosimiglianza dei motivi d'asilo impugnabilità della decisione di rinvio cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMMAROTA FRANCESCO PAOLO nato a NAPOLI il 25/01/1980 avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; Pir n. 20798/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Paolo Francesco Cammarota avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C r ` deciso in data 21 novembre 2025. Il *o signe re est nsore 4\ Il Presidente znc.