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Ordinanza — n. 40389/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for seeking alternative evidence interpretation outside of legality review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40389/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Pietro Scarpa inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Scarpa argued that the lower court misinterpreted evidence, but the Court ruled this motive is not permitted in a legality review. The decision emphasized that such requests for alternative evidence readings are extraneous to the scope of judicial review and lack specific procedural violations.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: Appeals in criminal matters are inadmissible if the grounds sought to obtain a re-reading of evidence sources are extraneous to the legality review and lack specific identification of procedural distortions.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility legality review scope evidence interpretation limits procedural violations requirement Court of Cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 364 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARPA PIETRO nato a NAPOLI il 23/01/1983 avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 20795/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Pietro Scarpa avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il motivo prospettato non è consentito in sede di legittimità, in quanto volto a ottenere una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 novembre 2025.