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Ordinanza — n. 40387/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the ground concerns sentencing determination, not legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40387/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Antonio Capoluongo inadmissible. The appellant challenged a second-instance judgment regarding his criminal sentence, arguing specific procedural or substantive errors. The court ruled that the grounds raised concern the determination of the punitive treatment, which falls outside the scope of review in a legality proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if the grounds concern the determination of the punitive treatment, as this is a matter of fact and discretion reserved for the lower courts.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing determination review legality proceeding scope punitive treatment discretion Court of Cassazione jurisdiction commisurazione della pena riesame dell'entità pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOLUONGO ANTONIO nato a NAPOLI 11 12/01/1980 avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 20793/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Capoluongo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il motivo prospettato non è consentito in sede di legittimità, in quanto afferente alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede (si veda pagina 4 della sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 novembre 2025.