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Ordinanza — n. 40385/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40385/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40385/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECCO RAFFAELE nato a TORRE ANNUNZIATA il 05/07/1978 avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n n. 20790/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Raffaele Cecco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi, con cui si censura la mancata applicazione delle attenuanti generiche e l'entità della pena irrogata, sono manifestamente infondati in quanto la sentenza impugnata (pagina 3) è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40385/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 novembre 2025.

Parole chiave

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attenuazione della pena alleggerimento della pena eccezioni difensive motivi di cassazione censure procedurali riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECCO RAFFAELE nato a TORRE ANNUNZIATA il 05/07/1978 avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n n. 20790/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Raffaele Cecco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi, con cui si censura la mancata applicazione delle attenuanti generiche e l'entità della pena irrogata, sono manifestamente infondati in quanto la sentenza impugnata (pagina 3) è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 novembre 2025.