Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding evidence and sentencing mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Vincenzo Saldo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the request for a remand based on professional conflict manifestly unfounded due to a lack of supporting documentation, and the claim regarding the non-application of general mitigating circumstances was rejected as the lower court's reasoning was sufficient and logical. Consequently, the appeal was dismissed without reaching the merits of the substantive criminal issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, such as a request for remand lacking supporting evidence or a claim of sentencing error where the lower court's reasoning is adequate and non-illogical.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALDO VINCENZO nato a POLLENA TROCCHIA il 18/05/1986 avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 20789/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Saldo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché: - l'esame degli atti, consentito in ragione della natura processuale della censura, ne rende evidente la manifesta infondatezza, in quanto l'istanza di istanza di rinvio per concomitante impegno professionale è stata respinta perché nessuna documentazione era stata depositata a sostegno; - il motivo afferente la mancata applicazione delle attenuanti generiche è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 novembre 2025.