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Ordinanza — n. 40383/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed as inadmissible for being mere repetitions of merits arguments already rejected.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40383/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Varriale and De Rosa inadmissible, ordering them to pay costs. The appellants challenged a Second Instance judgment, but the Court found their arguments were merely reproductions of issues already thoroughly examined and rejected by the lower courts. Consequently, the appeals were dismissed because they lacked novelty and did not meet the strict requirements for admissibility at the stage of legality.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible if the grounds are merely repetitive of arguments already decided by the merits judges with correct legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility repetitive grounds stage of legality merits arguments Cassation procedure motivi di cassazione pluralità di motivazioni allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VARRIALE PASQUALE nato a NAPOLI il 26/05/1979 DE ROSA VINCENZO nato a NAPOLI il 29/09/2000 avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 20787/2025 RG letti i ricorsi proposti nell'interesse di Pasquale Varriale e Vicenzo De Rosa avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché i tutti motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano le pagine da 3 a 5 della sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 novembre 2025.