Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40382/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40382/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40382/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO ATTILIO nato a MARCIANISE il 08/09/1995 avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 20767/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Attilio Russo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo prospettato (mancata applicazione delle attenuanti generiche) è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata (pagina 4) è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40382/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 novembre 2025.

Parole chiave

Generato dall'IA
attenuazione della pena motivi di cassazione censure procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali abbandono del procedimento penale decisione giustificata dell'assicuratore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO ATTILIO nato a MARCIANISE il 08/09/1995 avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 20767/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Attilio Russo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo prospettato (mancata applicazione delle attenuanti generiche) è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata (pagina 4) è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 novembre 2025.