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Ordinanza — n. 40381/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being a mere reproduction of merits already decided.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40381/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Andi Rinxhi inadmissible because the alleged grounds were merely a reproduction of issues already thoroughly examined and rejected by the lower courts. The appellant argued for a re-evaluation of specific facts, but the court found these arguments legally incorrect and inconsistent with the established record. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are merely a reproduction of profiles of criticism already adequately examined and rejected by the judges of the merits with legally correct arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproduction of merits Court of Cassation criminal procedure procedural economy motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
2 sentenza di primo grado); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
2 sentenza di primo grado); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINXHI ANDI nato il 30/03/1995 avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 20761/20205 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Andi Rinxhi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il motivo prospettato non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano pagine 2 e 3 della sentenza di appello; pag. 2 sentenza di primo grado); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 novembre 2025.