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Ordinanza — n. 40380/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic defense prejudice claims and repetitive arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40380/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Alfonso Giaquinto inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected the claim that the failure to file the Prosecutor General's conclusions prejudiced the defense, noting they were sent via PEC and thus timely, and that the appellant could not merely complain of a generic violation without proving actual impact on the trial outcome. Furthermore, the court found the arguments against the conviction to be repetitive of issues already correctly addressed by the lower court and the claim regarding generic mitigating circumstances to be unfounded given the sufficient reasoning in the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are not permitted by law, specifically when the appellant merely complains of a generic prejudice to the right of defense without demonstrating the actual impact of the omission on the trial result, or when the arguments are merely repetitive of issues already adequately examined by the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic prejudice defense prosecutor conclusions timing repetitive arguments cassation mitigating circumstances review allegazioni insufficientemente motivate deposito tardivo censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 22919 del 24/04/2024
Sez. 6, n. 22919 del 24/04/2024, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAQUINTO ALFONSO nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 30/05/1998 avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 20755/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Alfonso Giaquinto avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto: - il ricorrente si è limitato a lamentare un generico pregiudizio del proprio diritto di difesa, derivante dall'omesso deposito delle conclusioni del Procuratore generale nel fascicolo di appello, senza dedurre un'effettiva incidenza di tale omissione rispetto all'esito del giudizio, tenuto conto che le conclusioni erano state trasmesse al difensore via PEC il 19/03/2024, e quindi del tutto tempestivamente (sul punto cfr.

Sez. 6, n. 22919 del 24/04/2024, Rv. 286664 — 01, secondo cui: «nel rito a trattazione scritta, i termini per il deposito delle conclusioni delle parti, pur in mancanza di espressa indicazione, devono ritenersi perentori, essendo imprescindibilmente funzionali a consentire il corretto svilupparsi del contraddittorio, sicché il deposito tardivo esime il giudice dal tenere conto delle conclusioni ai fini della decisione, fermo restando che l'imputato non può limitarsi a lamentare un generico pregiudizio del proprio diritto di difesa, dovendo dedurre un'effettiva incidenza delle conclusioni intempestive rispetto all'esito del giudizio»): - i motivi con cui si contesta la responsabilità sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano pagine 2-4 della sentenza impugnata); - il motivo relativo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche è manifestamente infondato perché la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d iso in data 21 novembre 2025. Il Consi ensore Il Presid t